Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio č attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa   Data : 08/09/2016
Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa
Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l'esclusione da imposizione prevista dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l'imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell'altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Fonte: Cass. pen. 7.9.2016 n. 37169 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego