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22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
24/02/2010 Disponibile il software INTRASTAT news S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
14/04/2017 Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego

Records 571 to 580 of 2397
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Titolo: Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa   Data : 08/09/2016
Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa
Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l'esclusione da imposizione prevista dall'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all'unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell'ambito dell'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l'imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell'altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Fonte: Cass. pen. 7.9.2016 n. 37169 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego