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14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
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04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
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27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
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Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Anche i posti barca pagano IMU e TASI   Data : 08/09/2016
Anche i posti barca pagano IMU e TASI
Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi "D" ed "E" avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all'ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo "D" con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte.
Fonte: Cass. 22.7.2016 n. 15198 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego