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07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Anche i posti barca pagano IMU e TASI   Data : 08/09/2016
Anche i posti barca pagano IMU e TASI
Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi "D" ed "E" avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all'ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo "D" con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte.
Fonte: Cass. 22.7.2016 n. 15198 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego