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26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
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27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
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Titolo: Anche i posti barca pagano IMU e TASI   Data : 08/09/2016
Anche i posti barca pagano IMU e TASI
Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
- lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi "D" ed "E" avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all'ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo "D" con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte.
Fonte: Cass. 22.7.2016 n. 15198 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2016 - "I posti barca nei porti turistici pagano IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego