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16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

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Titolo: Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa   Data : 09/09/2016
Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa
Osta al sistema di neutralità dell'IVA l'automatico disconoscimento del credito d'imposta riportato a nuovo ma derivante da una dichiarazione considerata omessa. Pertanto, la detrazione, anche in tal caso, può essere esercitata al massimo entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre che si tratti di credito esistente, risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonchè relativo ad operazioni inerenti all'attività d'impresa (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La conclusione esposta, peraltro, è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi le circ. 6.8.2012 n. 34 e 25.6.2013 n. 21), ove è stato specificato che gli uffici possono riconoscere, in sede di mediazione, conciliazione giudiziale oppure nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, il credito IVA esistente e riportato a nuovo derivante da dichiarazione omessa. Se così è, lo stesso riconoscimento ben può avvenire ad opera del giudice tributario, e il contribuente può, con ogni mezzo, opporsi alla pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Non è quindi condivisibile, in quanto di fatto rievocativa del solve et repete, la tesi erariale, secondo cui, in assenza di accordo tra le parti, il contribuente avrebbe dovuto onorare l'importo intimato con la cartella di pagamento (in sostanza riversando il credito indebitamente utilizzato in compensazione) per poi, immediatamente dopo, chiederne il rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Fonte: Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Detrazione dell’IVA possibile anche con dichiarazione omessa" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego