Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego

Records 241 to 250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa   Data : 09/09/2016
Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa
Osta al sistema di neutralità dell'IVA l'automatico disconoscimento del credito d'imposta riportato a nuovo ma derivante da una dichiarazione considerata omessa. Pertanto, la detrazione, anche in tal caso, può essere esercitata al massimo entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre che si tratti di credito esistente, risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonchè relativo ad operazioni inerenti all'attività d'impresa (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La conclusione esposta, peraltro, è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi le circ. 6.8.2012 n. 34 e 25.6.2013 n. 21), ove è stato specificato che gli uffici possono riconoscere, in sede di mediazione, conciliazione giudiziale oppure nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, il credito IVA esistente e riportato a nuovo derivante da dichiarazione omessa. Se così è, lo stesso riconoscimento ben può avvenire ad opera del giudice tributario, e il contribuente può, con ogni mezzo, opporsi alla pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Non è quindi condivisibile, in quanto di fatto rievocativa del solve et repete, la tesi erariale, secondo cui, in assenza di accordo tra le parti, il contribuente avrebbe dovuto onorare l'importo intimato con la cartella di pagamento (in sostanza riversando il credito indebitamente utilizzato in compensazione) per poi, immediatamente dopo, chiederne il rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Fonte: Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Detrazione dell’IVA possibile anche con dichiarazione omessa" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego