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29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa   Data : 09/09/2016
Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa
Osta al sistema di neutralità dell'IVA l'automatico disconoscimento del credito d'imposta riportato a nuovo ma derivante da una dichiarazione considerata omessa. Pertanto, la detrazione, anche in tal caso, può essere esercitata al massimo entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre che si tratti di credito esistente, risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonchè relativo ad operazioni inerenti all'attività d'impresa (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La conclusione esposta, peraltro, è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi le circ. 6.8.2012 n. 34 e 25.6.2013 n. 21), ove è stato specificato che gli uffici possono riconoscere, in sede di mediazione, conciliazione giudiziale oppure nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, il credito IVA esistente e riportato a nuovo derivante da dichiarazione omessa. Se così è, lo stesso riconoscimento ben può avvenire ad opera del giudice tributario, e il contribuente può, con ogni mezzo, opporsi alla pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Non è quindi condivisibile, in quanto di fatto rievocativa del solve et repete, la tesi erariale, secondo cui, in assenza di accordo tra le parti, il contribuente avrebbe dovuto onorare l'importo intimato con la cartella di pagamento (in sostanza riversando il credito indebitamente utilizzato in compensazione) per poi, immediatamente dopo, chiederne il rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Fonte: Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Detrazione dell’IVA possibile anche con dichiarazione omessa" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego