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20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa   Data : 09/09/2016
Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa
Osta al sistema di neutralità dell'IVA l'automatico disconoscimento del credito d'imposta riportato a nuovo ma derivante da una dichiarazione considerata omessa. Pertanto, la detrazione, anche in tal caso, può essere esercitata al massimo entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre che si tratti di credito esistente, risultante dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche, nonchè relativo ad operazioni inerenti all'attività d'impresa (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757).
La conclusione esposta, peraltro, è coerente con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi le circ. 6.8.2012 n. 34 e 25.6.2013 n. 21), ove è stato specificato che gli uffici possono riconoscere, in sede di mediazione, conciliazione giudiziale oppure nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, il credito IVA esistente e riportato a nuovo derivante da dichiarazione omessa. Se così è, lo stesso riconoscimento ben può avvenire ad opera del giudice tributario, e il contribuente può, con ogni mezzo, opporsi alla pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Non è quindi condivisibile, in quanto di fatto rievocativa del solve et repete, la tesi erariale, secondo cui, in assenza di accordo tra le parti, il contribuente avrebbe dovuto onorare l'importo intimato con la cartella di pagamento (in sostanza riversando il credito indebitamente utilizzato in compensazione) per poi, immediatamente dopo, chiederne il rimborso ex art. 21 del DLgs. 546/92.
Fonte: Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Detrazione dell’IVA possibile anche con dichiarazione omessa" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego