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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria   Data : 09/09/2016
Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria
Nell’ambito delle conclusioni presentate ieri, 8.9.2016, dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, in relazione alla causa C-390/15, è stata ribadita la legittimità dell’applicazione di un’aliquota IVA differenziata alle pubblicazioni di libri, giornali e riviste, a seconda che essi siano ceduti tramite un supporto fisico (aliquota ridotta) ovvero tramite mezzi elettronici (aliquota ordinaria).
Secondo le argomentazioni dell’Avvocato generale, infatti, non sussiste necessariamente un rapporto di concorrenza fra la versione digitale di un libro ceduto su supporto fisico e la sua versione cartacea, per cui, in una simile situazione di incertezza, occorre che sia il legislatore europeo a effettuare la relativa valutazione.
Inoltre, l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole pubblicazioni su supporti fisici risulta giustificata dai costi di distribuzione, significativamente diversi rispetto a quelli connessi alle pubblicazioni digitali.
A ciò si aggiunge che la direttiva 2006/112/CE prevede uno specifico sistema di tassazione per i servizi elettronici, stabilendo espressamente che gli stessi non possono essere assoggettati ad IVA con aliquota agevolata.
Dunque, le disposizioni di cui all’art. 98 della direttiva IVA, in combinato disposto con il punto 6) dell’Allegato III della stessa direttiva, risulterebbero conformi al principio di parità di trattamento.
Si ricorda, tuttavia, che le conclusioni espresse dall’Avvocato non sono vincolanti per la Corte, la quale si esprimerà nei prossimi mesi. Peraltro, è allo studio della Commissione europea una modifica delle disposizioni in argomento, con l’obiettivo di uniformare il trattamento IVA di detti prodotti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Nuovo stop europeo all’aliquota IVA ridotta per gli e-book" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego