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23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

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Titolo: Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale   Data : 09/09/2016
Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.9.2016 n. 37232, ha precisato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2 co. 1-bis del DL 463/83, come modificato dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, configura il superamento della soglia di 10.000 euro, strettamente collegata al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo del reato.
Il reato deve ritenersi già "perfezionato" nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano "aprire" un nuovo periodo e dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato, limitandosi ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico.
La nuova fattispecie, quindi, è caratterizzata da una progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni relative al medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità ovvero con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (la circ. INPS n. 121/2016, invece, ragionando per cassa, considera per il superamento della soglia i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno in questione).
Ciò distingue la nuova dalla precedente fattispecie. Quest'ultima si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile. In quella vigente, invece, il momento consumativo può coincidere:
- con il superamento, a partire dal versamento relativo al mese di gennaio, di 10.000 euro, ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
La struttura del "nuovo" reato impone, inoltre, di tenere conto, per l'individuazione o meno del superamento della soglia, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 8.9.2016 n. 37232 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego