Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
18/02/2019 Agenzia delle Entrate In arrivo nuovi avvisi di anomalia S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego

Records 71 to 80 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale   Data : 09/09/2016
Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.9.2016 n. 37232, ha precisato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2 co. 1-bis del DL 463/83, come modificato dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, configura il superamento della soglia di 10.000 euro, strettamente collegata al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo del reato.
Il reato deve ritenersi già "perfezionato" nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano "aprire" un nuovo periodo e dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato, limitandosi ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico.
La nuova fattispecie, quindi, è caratterizzata da una progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni relative al medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità ovvero con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (la circ. INPS n. 121/2016, invece, ragionando per cassa, considera per il superamento della soglia i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno in questione).
Ciò distingue la nuova dalla precedente fattispecie. Quest'ultima si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile. In quella vigente, invece, il momento consumativo può coincidere:
- con il superamento, a partire dal versamento relativo al mese di gennaio, di 10.000 euro, ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
La struttura del "nuovo" reato impone, inoltre, di tenere conto, per l'individuazione o meno del superamento della soglia, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 8.9.2016 n. 37232 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego