Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego

Records 901 to 910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale   Data : 09/09/2016
Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 8.9.2016 n. 37232, ha precisato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, di cui all'art. 2 co. 1-bis del DL 463/83, come modificato dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016, configura il superamento della soglia di 10.000 euro, strettamente collegata al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo del reato.
Il reato deve ritenersi già "perfezionato" nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano "aprire" un nuovo periodo e dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato, limitandosi ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico.
La nuova fattispecie, quindi, è caratterizzata da una progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni relative al medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità ovvero con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (la circ. INPS n. 121/2016, invece, ragionando per cassa, considera per il superamento della soglia i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno in questione).
Ciò distingue la nuova dalla precedente fattispecie. Quest'ultima si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile. In quella vigente, invece, il momento consumativo può coincidere:
- con il superamento, a partire dal versamento relativo al mese di gennaio, di 10.000 euro, ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
La struttura del "nuovo" reato impone, inoltre, di tenere conto, per l'individuazione o meno del superamento della soglia, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 8.9.2016 n. 37232 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego