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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate
I soggetti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia dell'Entrate e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017, potranno beneficiare tra l'altro della riduzione di un anno dei termini ordinari per l'accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
L'agevolazione riguarda solo i redditi d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dai soggetti passivi.
Affinché tale beneficio possa essere riconosciuto, il DM 4.8.2016 ha posto due ulteriori condizioni:
- i soggetti passivi che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono effettuare e ricevere tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante mezzi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti stessi (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile);
- detti soggetti sono tenuti a comunicare l'esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, per ciascun periodo d'imposta, nella dichiarazione annuale dei redditi.
Fonte: art. 1 co. 3 ed art. 3, DLgs. 5.8.2015 n. 127 - art. 3 e 4, DM 4.8.2016 MEF - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2016 - "Limiti all’accertamento “ridotto” con trasmissione telematica delle fatture" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego