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Data Titolo Sezione Autore
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate
I soggetti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia dell'Entrate e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017, potranno beneficiare tra l'altro della riduzione di un anno dei termini ordinari per l'accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
L'agevolazione riguarda solo i redditi d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dai soggetti passivi.
Affinché tale beneficio possa essere riconosciuto, il DM 4.8.2016 ha posto due ulteriori condizioni:
- i soggetti passivi che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono effettuare e ricevere tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante mezzi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti stessi (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile);
- detti soggetti sono tenuti a comunicare l'esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, per ciascun periodo d'imposta, nella dichiarazione annuale dei redditi.
Fonte: art. 1 co. 3 ed art. 3, DLgs. 5.8.2015 n. 127 - art. 3 e 4, DM 4.8.2016 MEF - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2016 - "Limiti all’accertamento “ridotto” con trasmissione telematica delle fatture" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego