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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate
I soggetti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia dell'Entrate e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017, potranno beneficiare tra l'altro della riduzione di un anno dei termini ordinari per l'accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
L'agevolazione riguarda solo i redditi d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dai soggetti passivi.
Affinché tale beneficio possa essere riconosciuto, il DM 4.8.2016 ha posto due ulteriori condizioni:
- i soggetti passivi che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono effettuare e ricevere tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante mezzi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti stessi (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile);
- detti soggetti sono tenuti a comunicare l'esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, per ciascun periodo d'imposta, nella dichiarazione annuale dei redditi.
Fonte: art. 1 co. 3 ed art. 3, DLgs. 5.8.2015 n. 127 - art. 3 e 4, DM 4.8.2016 MEF - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2016 - "Limiti all’accertamento “ridotto” con trasmissione telematica delle fatture" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego