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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate
I soggetti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia dell'Entrate e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017, potranno beneficiare tra l'altro della riduzione di un anno dei termini ordinari per l'accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
L'agevolazione riguarda solo i redditi d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dai soggetti passivi.
Affinché tale beneficio possa essere riconosciuto, il DM 4.8.2016 ha posto due ulteriori condizioni:
- i soggetti passivi che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono effettuare e ricevere tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante mezzi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti stessi (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile);
- detti soggetti sono tenuti a comunicare l'esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, per ciascun periodo d'imposta, nella dichiarazione annuale dei redditi.
Fonte: art. 1 co. 3 ed art. 3, DLgs. 5.8.2015 n. 127 - art. 3 e 4, DM 4.8.2016 MEF - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2016 - "Limiti all’accertamento “ridotto” con trasmissione telematica delle fatture" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego