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Data Titolo Sezione Autore
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate
I soggetti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia dell'Entrate e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017, potranno beneficiare tra l'altro della riduzione di un anno dei termini ordinari per l'accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.
L'agevolazione riguarda solo i redditi d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dai soggetti passivi.
Affinché tale beneficio possa essere riconosciuto, il DM 4.8.2016 ha posto due ulteriori condizioni:
- i soggetti passivi che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e/o per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono effettuare e ricevere tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro mediante mezzi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti stessi (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile);
- detti soggetti sono tenuti a comunicare l'esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, per ciascun periodo d'imposta, nella dichiarazione annuale dei redditi.
Fonte: art. 1 co. 3 ed art. 3, DLgs. 5.8.2015 n. 127 - art. 3 e 4, DM 4.8.2016 MEF - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2016 - "Limiti all’accertamento “ridotto” con trasmissione telematica delle fatture" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego