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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/12/2008 News news S.M.Perego
22/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego
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19/01/2009 News news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate   Data : 12/09/2016
Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate
Per effetto della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono soggetti a scambio automatico nell'interno dell'Unione:
- dal 2014, redditi da lavoro, compensi per dirigenti, polizze vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari;
- dal 2016, tutti i dati dei conti finanziari accesi in altri Stati, secondo lo standard tecnico OCSE (Common Reporting Standard).
Per effetto di appositi accordi con l'Unione europea, lo scambio automatico relativo ai conti finanziari è esteso agli Stati che hanno stipulato appositi accordi con l'Unione europea: è il caso, ad esempio, della Svizzera, per la quale la prima annualità interessata è, però, il 2017.
Con specifico riferimento alle proprietà e ai redditi immobiliari, lo scambio automatico è già attivo e impone, pertanto, particolare attenzione nella dichiarazione di tali redditi e attività nei quadri reddituali e nel quadro RW del modello UNICO.
Fonte: Direttiva (UE) 15.2.2011 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2016 - "Il possesso di immobili nell’Ue è un dato noto all’Agenzia delle Entrate" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego