Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
08/09/2009 INAIL denuncia con procedura telematica news S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
17/09/2009 Indennità news S.M.Perego

Records 1031 to 1040 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”   Data : 12/09/2016
Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza 4512/46/16, ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta a chi, pur essendosi impegnato, nell'atto di acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto, non l'abbia fatto, a nulla rilevando che, nel frattempo, egli abbia trasferito in quel Comune la propria attività lavorativa.
Infatti, la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in relazione al Comune in cui si trova l'immobile acquistato, pone due diverse condizioni (tra il resto) alternative:
- il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, se essa non vi era già stabilita al momento dell'atto;
- lo svolgimento della propria attività nel Comune, al momento dell'atto.
Pertanto - spiega la Corte - lo svolgimento dell'attività nel Comune rileva solo se sussistente al momento dell'atto, mentre a nulla serve trasferirvela entro 18 mesi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego