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Data Titolo Sezione Autore
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego

Records 171 to 180 of 2397
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Titolo: Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”   Data : 12/09/2016
Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza 4512/46/16, ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta a chi, pur essendosi impegnato, nell'atto di acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto, non l'abbia fatto, a nulla rilevando che, nel frattempo, egli abbia trasferito in quel Comune la propria attività lavorativa.
Infatti, la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in relazione al Comune in cui si trova l'immobile acquistato, pone due diverse condizioni (tra il resto) alternative:
- il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, se essa non vi era già stabilita al momento dell'atto;
- lo svolgimento della propria attività nel Comune, al momento dell'atto.
Pertanto - spiega la Corte - lo svolgimento dell'attività nel Comune rileva solo se sussistente al momento dell'atto, mentre a nulla serve trasferirvela entro 18 mesi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego