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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”   Data : 12/09/2016
Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza 4512/46/16, ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta a chi, pur essendosi impegnato, nell'atto di acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto, non l'abbia fatto, a nulla rilevando che, nel frattempo, egli abbia trasferito in quel Comune la propria attività lavorativa.
Infatti, la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in relazione al Comune in cui si trova l'immobile acquistato, pone due diverse condizioni (tra il resto) alternative:
- il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, se essa non vi era già stabilita al momento dell'atto;
- lo svolgimento della propria attività nel Comune, al momento dell'atto.
Pertanto - spiega la Corte - lo svolgimento dell'attività nel Comune rileva solo se sussistente al momento dell'atto, mentre a nulla serve trasferirvela entro 18 mesi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego