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18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
18/01/2016 Approvato definitivamente il 730/2016 S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego

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Titolo: Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”   Data : 12/09/2016
Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa”
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza 4512/46/16, ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta a chi, pur essendosi impegnato, nell'atto di acquisto, a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto, non l'abbia fatto, a nulla rilevando che, nel frattempo, egli abbia trasferito in quel Comune la propria attività lavorativa.
Infatti, la Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in relazione al Comune in cui si trova l'immobile acquistato, pone due diverse condizioni (tra il resto) alternative:
- il trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, se essa non vi era già stabilita al momento dell'atto;
- lo svolgimento della propria attività nel Comune, al momento dell'atto.
Pertanto - spiega la Corte - lo svolgimento dell'attività nel Comune rileva solo se sussistente al momento dell'atto, mentre a nulla serve trasferirvela entro 18 mesi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego