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Data Titolo Sezione Autore
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.   Data : 13/09/2016
Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.
Entro il 15.9.2016 è necessario versare le ritenute dovute o certificate dal sostituto d'imposta, per evitare la possibile integrazione del reato di cui all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
Ai sensi di tale ultima norma è, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
A seguito della proroga operata dal DPCM 26.7.2016, la data per la presentazione del modello 770 e, conseguentemente, per il versamento delle ritenute operate nell'anno 2015 è - appunto - il 15.9.2016.
Va, tuttavia, ricordato che - alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 158/2015 - saranno penalmente rilevanti solo le omissioni che superino la soglia di 150.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Ultimi due giorni per evitare il reato di omesso versamento delle ritenute" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego