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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.   Data : 13/09/2016
Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.
Entro il 15.9.2016 è necessario versare le ritenute dovute o certificate dal sostituto d'imposta, per evitare la possibile integrazione del reato di cui all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
Ai sensi di tale ultima norma è, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
A seguito della proroga operata dal DPCM 26.7.2016, la data per la presentazione del modello 770 e, conseguentemente, per il versamento delle ritenute operate nell'anno 2015 è - appunto - il 15.9.2016.
Va, tuttavia, ricordato che - alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 158/2015 - saranno penalmente rilevanti solo le omissioni che superino la soglia di 150.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Ultimi due giorni per evitare il reato di omesso versamento delle ritenute" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego