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Data Titolo Sezione Autore
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.   Data : 13/09/2016
Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.
Entro il 15.9.2016 è necessario versare le ritenute dovute o certificate dal sostituto d'imposta, per evitare la possibile integrazione del reato di cui all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
Ai sensi di tale ultima norma è, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
A seguito della proroga operata dal DPCM 26.7.2016, la data per la presentazione del modello 770 e, conseguentemente, per il versamento delle ritenute operate nell'anno 2015 è - appunto - il 15.9.2016.
Va, tuttavia, ricordato che - alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 158/2015 - saranno penalmente rilevanti solo le omissioni che superino la soglia di 150.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Ultimi due giorni per evitare il reato di omesso versamento delle ritenute" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego