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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.   Data : 13/09/2016
Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v.
Entro il 15.9.2016 è necessario versare le ritenute dovute o certificate dal sostituto d'imposta, per evitare la possibile integrazione del reato di cui all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000.
Ai sensi di tale ultima norma è, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
A seguito della proroga operata dal DPCM 26.7.2016, la data per la presentazione del modello 770 e, conseguentemente, per il versamento delle ritenute operate nell'anno 2015 è - appunto - il 15.9.2016.
Va, tuttavia, ricordato che - alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 158/2015 - saranno penalmente rilevanti solo le omissioni che superino la soglia di 150.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Ultimi due giorni per evitare il reato di omesso versamento delle ritenute" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego