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16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

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Titolo: L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni   Data : 13/09/2016
L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni
Ad avviso di C.T. Prov. Treviso 1.9.2016 n. 323/1/16, essendo notorio che, negli ultimi anni, a causa della crisi, sono diminuiti i consumi voluttuari (circostanza confermata dalla chiusura di numerosi locali notturni), è verosimile che una contribuente, ballerina di locali notturni, abbia subito una consistente riduzione dei redditi.
Infatti, in merito alle presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni finanziarie, occorre attribuire rilevanza alla prova contraria fornita dal contribuente ancorchè di natura presuntiva.
Del pari, è risaputo che le lavoratrici (nella specie, ucraine) si servono per le rimesse e per i prelievi di corrieri o di connazionali, per cui non necessariamente vi è traccia di ogni singola movimentazione bancaria.
Parte dei versamenti non giustificati, dunque, ben può non essere frutto di evasione, ma di rimpatrio in Italia di somme detenute in Ucraina, e, inoltre, trova giustificazione in erogazioni di natura liberale (per vicinanza affettiva) provenienti da amici e conoscenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 1.9.2016 n. 323/1/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Movimentazioni bancarie giustificabili con presunzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego