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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014   Data : 13/09/2016
Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, potendo tra l'altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l'ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell'art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all'anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d'imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all'anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego