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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
08/09/2016 In arrivo proposte di semplificazione sugli Studi di Settore S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
07/09/2016 Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
08/09/2016 Proroga in vista per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014   Data : 13/09/2016
Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, potendo tra l'altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l'ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell'art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all'anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d'imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all'anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego