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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014   Data : 13/09/2016
Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, potendo tra l'altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l'ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell'art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all'anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d'imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all'anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego