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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
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13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
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20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014   Data : 13/09/2016
Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, potendo tra l'altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l'ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell'art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all'anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d'imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all'anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego