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05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014   Data : 13/09/2016
Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, potendo tra l'altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l'ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell'art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all'anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d'imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all'anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego