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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche   Data : 13/09/2016
Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche
La C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, nella sentenza 5.7.2016 n. 1760/25/16, ha deciso che le centrali eoliche devono essere accatastate nella categoria D/1 (e non E/3 come sostenuto dalla società).
I giudici hanno infatti affermato che l'impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non può ritenersi opera di pubblica utilità, in quanto "ciò che possiede tale peculiare connotato è invece la rete di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi e di qui ai fruitori cui essa viene somministrata, la quale è appannaggio del soggetto gestore e di quello preposto alla sua commercializzazione".
Di conseguenza, le centrali eoliche sono assoggettate ad ICI al pari di tutti gli immobili accatastati nel gruppo D.
Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, cioè le torri, inoltre, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo) devono essere considerate delle "costruzioni" e come tali devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Pertanto anche le centrali eoliche scontano IMU e TASI.
Fonte: C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, 5.7.2016 n. 1760/25/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Le torri delle centrali eoliche aumentano la rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego