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25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche   Data : 13/09/2016
Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche
La C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, nella sentenza 5.7.2016 n. 1760/25/16, ha deciso che le centrali eoliche devono essere accatastate nella categoria D/1 (e non E/3 come sostenuto dalla società).
I giudici hanno infatti affermato che l'impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non può ritenersi opera di pubblica utilità, in quanto "ciò che possiede tale peculiare connotato è invece la rete di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi e di qui ai fruitori cui essa viene somministrata, la quale è appannaggio del soggetto gestore e di quello preposto alla sua commercializzazione".
Di conseguenza, le centrali eoliche sono assoggettate ad ICI al pari di tutti gli immobili accatastati nel gruppo D.
Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, cioè le torri, inoltre, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo) devono essere considerate delle "costruzioni" e come tali devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Pertanto anche le centrali eoliche scontano IMU e TASI.
Fonte: C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, 5.7.2016 n. 1760/25/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Le torri delle centrali eoliche aumentano la rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego