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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche   Data : 13/09/2016
Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche
La C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, nella sentenza 5.7.2016 n. 1760/25/16, ha deciso che le centrali eoliche devono essere accatastate nella categoria D/1 (e non E/3 come sostenuto dalla società).
I giudici hanno infatti affermato che l'impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non può ritenersi opera di pubblica utilità, in quanto "ciò che possiede tale peculiare connotato è invece la rete di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi e di qui ai fruitori cui essa viene somministrata, la quale è appannaggio del soggetto gestore e di quello preposto alla sua commercializzazione".
Di conseguenza, le centrali eoliche sono assoggettate ad ICI al pari di tutti gli immobili accatastati nel gruppo D.
Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, cioè le torri, inoltre, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo) devono essere considerate delle "costruzioni" e come tali devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Pertanto anche le centrali eoliche scontano IMU e TASI.
Fonte: C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, 5.7.2016 n. 1760/25/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Le torri delle centrali eoliche aumentano la rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego