Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche   Data : 13/09/2016
Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche
La C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, nella sentenza 5.7.2016 n. 1760/25/16, ha deciso che le centrali eoliche devono essere accatastate nella categoria D/1 (e non E/3 come sostenuto dalla società).
I giudici hanno infatti affermato che l'impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non può ritenersi opera di pubblica utilità, in quanto "ciò che possiede tale peculiare connotato è invece la rete di trasporto dell'energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi e di qui ai fruitori cui essa viene somministrata, la quale è appannaggio del soggetto gestore e di quello preposto alla sua commercializzazione".
Di conseguenza, le centrali eoliche sono assoggettate ad ICI al pari di tutti gli immobili accatastati nel gruppo D.
Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, cioè le torri, inoltre, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo) devono essere considerate delle "costruzioni" e come tali devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Pertanto anche le centrali eoliche scontano IMU e TASI.
Fonte: C.T. Reg. Bari, sez. Foggia, 5.7.2016 n. 1760/25/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2016 - "Le torri delle centrali eoliche aumentano la rendita" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego