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24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego

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Titolo: Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate   Data : 14/09/2016
Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate
Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l'obbligo di comunicazione viene esteso:
- agli esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
- si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall'1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
- escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).
Fonte: DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.9.2016 - "Precompilata, aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego