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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate   Data : 14/09/2016
Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate
Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l'obbligo di comunicazione viene esteso:
- agli esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
- si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall'1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
- escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).
Fonte: DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.9.2016 - "Precompilata, aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego