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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

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Titolo: Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate   Data : 14/09/2016
Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate
Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l'obbligo di comunicazione viene esteso:
- agli esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
- si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall'1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
- escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).
Fonte: DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.9.2016 - "Precompilata, aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego