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29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego

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Titolo: Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate   Data : 14/09/2016
Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate
Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l'obbligo di comunicazione viene esteso:
- agli esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
- si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall'1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
- escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).
Fonte: DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.9.2016 - "Precompilata, aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego