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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale”   Data : 15/09/2016
Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale”
L'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 14.9.2016 ha predisposto:
- l'invio di lettere ai contribuenti persone fisiche per segnalare possibili anomalie nelle dichiarazioni dei redditi 2012;
- il rilascio sul proprio sito Internet di un'applicazione per calcolare il ravvedimento operoso.
Le comunicazioni forniscono informazioni su alcuni redditi che, dai dati in possesso dell'Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, in UNICO 2013 o nel 730/2013 e sono inviate tramite posta ordinaria. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati è disponibile all'interno del Cassetto fiscale, nella nuova sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni pro compliance. Se il contribuente riconosce i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate all'infedele dichiarazione in misura ridotta. Diversamente, è possibile contattare l'Agenzia delle Entrate telefonicamente ai numeri resi disponibili, tramite il canale Civis oppure presso gli uffici.
Per quanto concerne il ravvedimento, invece, il programma consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2012. L'applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per IRAP e IVA, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di "violazioni periodiche".
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 176 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "On line l’applicazione dell’Agenzia per il calcolo del ravvedimento sul 2012" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego