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31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
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31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
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Titolo: Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari   Data : 15/09/2016
Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari
L'Agenzia delle Entrate, con ris. 14.9.2016 n. 74, ha chiarito che al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "super-ammortamenti", occorre fare riferimento, in base al tenore letterale dell'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione dei beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate e dei beni gratuitamente devolvibili, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare superiore al 6,5%.
La risoluzione precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-bis e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 74 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "Beni esclusi dai super-ammortamenti in base ai coefficienti tabellari" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego