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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari   Data : 15/09/2016
Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari
L'Agenzia delle Entrate, con ris. 14.9.2016 n. 74, ha chiarito che al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "super-ammortamenti", occorre fare riferimento, in base al tenore letterale dell'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-bis e 104 del TUIR.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione dei beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate e dei beni gratuitamente devolvibili, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare superiore al 6,5%.
La risoluzione precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-bis e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 74 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "Beni esclusi dai super-ammortamenti in base ai coefficienti tabellari" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego