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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria   Data : 15/09/2016
Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.6.2016 n. 75, ha affermato il principio secondo cui, laddove l'IVA sia stata versata in sede di definizione della pretesa erariale, viene meno l'applicabilità della disciplina dello "split payment" per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il sistema dello "split payment", difatti, prevedendo che il fornitore non addebiti l'IVA in rivalsa ma che l'imposta sia trattenuta e versata direttamente dalla PA destinataria della fornitura, è funzionale a garantire la riscossione dell'imposta e a salvaguardare l'Erario dal rischio di evasione. Detto rischio viene meno nella misura in cui l'imposta sia già stata versata in sede di adesione al PVC o, comunque, in sede di accertamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, in tale circostanza il fornitore della Pubblica Amministrazione potrà addebitare la maggiore imposta derivante dalla verifica nei confronti del proprio cliente a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 75 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "In presenza di accertamento viene meno lo “split payment”" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego