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16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
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17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

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Titolo: Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria   Data : 15/09/2016
Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.6.2016 n. 75, ha affermato il principio secondo cui, laddove l'IVA sia stata versata in sede di definizione della pretesa erariale, viene meno l'applicabilità della disciplina dello "split payment" per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il sistema dello "split payment", difatti, prevedendo che il fornitore non addebiti l'IVA in rivalsa ma che l'imposta sia trattenuta e versata direttamente dalla PA destinataria della fornitura, è funzionale a garantire la riscossione dell'imposta e a salvaguardare l'Erario dal rischio di evasione. Detto rischio viene meno nella misura in cui l'imposta sia già stata versata in sede di adesione al PVC o, comunque, in sede di accertamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, in tale circostanza il fornitore della Pubblica Amministrazione potrà addebitare la maggiore imposta derivante dalla verifica nei confronti del proprio cliente a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 75 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "In presenza di accertamento viene meno lo “split payment”" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego