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23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
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01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego

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Titolo: Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria   Data : 15/09/2016
Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.6.2016 n. 75, ha affermato il principio secondo cui, laddove l'IVA sia stata versata in sede di definizione della pretesa erariale, viene meno l'applicabilità della disciplina dello "split payment" per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il sistema dello "split payment", difatti, prevedendo che il fornitore non addebiti l'IVA in rivalsa ma che l'imposta sia trattenuta e versata direttamente dalla PA destinataria della fornitura, è funzionale a garantire la riscossione dell'imposta e a salvaguardare l'Erario dal rischio di evasione. Detto rischio viene meno nella misura in cui l'imposta sia già stata versata in sede di adesione al PVC o, comunque, in sede di accertamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, in tale circostanza il fornitore della Pubblica Amministrazione potrà addebitare la maggiore imposta derivante dalla verifica nei confronti del proprio cliente a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 75 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "In presenza di accertamento viene meno lo “split payment”" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego