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05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list   Data : 15/09/2016
Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list
Ai fini delle comunicazioni black list IVA (art. 1 co. 1 del DL 40/2010), da effettuare entro il 20.9.2016, occorre fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001; secondo quanto sembra emergere da una criptica risposta fornita il 14.9.2016 dall'Agenzia delle Entrate le modifiche apportate dalla L. 208/2015, avendo efficacia dal periodo di imposta 2016, non influenzano le comunicazioni black list IVA per l'anno 2015.
Il comunicato stampa riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate contiene una visibile incongruenza, laddove richiama le modifiche apportate alla disciplina della deducibilità dei costi black list anziché quelle riguardanti il DM 21.11.2001, i cui effetti dal 2016 sono "depotenziati" in virtù della relativa sostituzione, ad opera della L. 208/2015, con il criterio della tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana.
Si ricorda che ai fini della comunicazione black list IVA, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste; risultano quindi ininfluenti gli interventi operati dal DM 30.3.2015 e dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dal DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rapporti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell'obbligo di comunicazione in esame, in quanto fanno tuttora parte del DM 4.5.99.
Ciò posto, esistono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell'art. 3 del DM 21.11.2001 (eliminato) e non nel DM 4.5.99. Per le transazioni con operatori localizzati in questi Stati, se si guarda al dato formale dell'abrogazione dell'art. 3, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria.
In tale contesto (e questo pare essere il chiarimento della risposta resa dall'Agenzia delle Entrate), l'operatore non deve verificare, Stato per Stato, quale sia la tassazione nominale e, se questa è inferiore al 50% di quella italiana, procedere alle comunicazioni black list; il criterio introdotto, in sostituzione del DM 21.11.2001, dalla legge di stabilità 2016, riferendosi ai periodi d'imposta 2016 e successivi, non influenza infatti l'adempimento in esame, da effettuarsi per l'anno IVA 2015.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 14.9.2016 (FAQ) - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "Comunicazioni black list, nessun obbligo di verifica della tassazione estera" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego