Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list   Data : 15/09/2016
Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list
Ai fini delle comunicazioni black list IVA (art. 1 co. 1 del DL 40/2010), da effettuare entro il 20.9.2016, occorre fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001; secondo quanto sembra emergere da una criptica risposta fornita il 14.9.2016 dall'Agenzia delle Entrate le modifiche apportate dalla L. 208/2015, avendo efficacia dal periodo di imposta 2016, non influenzano le comunicazioni black list IVA per l'anno 2015.
Il comunicato stampa riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate contiene una visibile incongruenza, laddove richiama le modifiche apportate alla disciplina della deducibilità dei costi black list anziché quelle riguardanti il DM 21.11.2001, i cui effetti dal 2016 sono "depotenziati" in virtù della relativa sostituzione, ad opera della L. 208/2015, con il criterio della tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana.
Si ricorda che ai fini della comunicazione black list IVA, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste; risultano quindi ininfluenti gli interventi operati dal DM 30.3.2015 e dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dal DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rapporti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell'obbligo di comunicazione in esame, in quanto fanno tuttora parte del DM 4.5.99.
Ciò posto, esistono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell'art. 3 del DM 21.11.2001 (eliminato) e non nel DM 4.5.99. Per le transazioni con operatori localizzati in questi Stati, se si guarda al dato formale dell'abrogazione dell'art. 3, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria.
In tale contesto (e questo pare essere il chiarimento della risposta resa dall'Agenzia delle Entrate), l'operatore non deve verificare, Stato per Stato, quale sia la tassazione nominale e, se questa è inferiore al 50% di quella italiana, procedere alle comunicazioni black list; il criterio introdotto, in sostituzione del DM 21.11.2001, dalla legge di stabilità 2016, riferendosi ai periodi d'imposta 2016 e successivi, non influenza infatti l'adempimento in esame, da effettuarsi per l'anno IVA 2015.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 14.9.2016 (FAQ) - Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2016 - "Comunicazioni black list, nessun obbligo di verifica della tassazione estera" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego