Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso   Data : 16/09/2016
Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso
Le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 e 730/2013), il cui invio è stato annunciato con il comunicato stampa del 14.9.2016, riguardano l'omessa dichiarazione dei redditi individuati nel provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2016. In particolare, si tratta di redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati;
- per assegni periodici dell'ex coniuge;
- di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza;
- di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitali o enti commerciali;
- di lavoro autonomo occasionale e alcuni tipi di redditi diversi;
- d'impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.
Laddove la segnalazione dell'Agenzia dovesse ritenersi fondata, è possibile procedere alla sanatoria presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (IRPEF e addizionali), gli interessi, le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo in applicazione del ravvedimento operoso.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 100892 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 176
Sezione:   Autore : S.M.Perego